Composizione e compiti del Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico consiste in una struttura della Commissione Provinciale per il lavoro, composta da esperti del settore sociale con precise competenze nel campo dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e da specialisti (medici) nel campo delle conseguenze (la condizione di inabilità) dovute a modifiche dello stato di salute: vi è infatti un medico-legale (con funzioni di presidente) ed un medico del lavoro.
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Composizione del Comitato tecnico della Provincia di Padova |
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Medico legale designato dalla Provincia, con funzioni di Presidente; |
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Operatore dei servizi di inserimento lavorativo (SIL) attivati presso le Aziende ULSS della Provincia , prescelto dalla Provincia per ambito territoriali o dal suo supplente ; |
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Responsabile della struttura provinciale preposta alle procedure di collocamento obbligatorio o suo supplente; |
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Medico del lavoro designato dalla Provincia o suo supplente. |
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Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da un: Esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia. |
La condizione che da diritto al collocamento mirato, la disabilità, si presenta in ogni persona sotto molteplici aspetti, che non sono certamente riassumibili in un valore percentuale (nel sistema dell’inserimento mirato infatti la percentuale ha rilievo unicamente come soglia di accesso), ma che certamente si ripercuotono invece in quelle che in termini generici possono essere definite come "condizioni di salute".
L’inserimento lavorativo non può quindi essere "mirato", se la condizione "salute" di una persona definita come "disabile" non è considerata in modo globale, in ogni suo aspetto, fisico e psichico.
In precedenza la valutazione sanitaria si arrestava nel momento dell’accertamento della menomazione, nella fase di valutazione dell’invalidità "collocabile". Dopo di che la rigidità della procedura prevista con il collocamento obbligatorio dalla 482/68 non lasciava spazio ad altre valutazioni di carattere medico ed in particolare a quelle relative alla congruenza tra ciò che la persona poteva effettivamente fare – tenendo correttamente conto dei limiti posti dalle sue condizioni - ed il tipo di lavoro a disposizione.
Il modello era quello dell’inserimento lavorativo quasi imposto alla parte datoriale, visto nell’ottica di un obbligo di compensazione della società nei confronti di alcune particolari categorie di disabili (di guerra, del lavoro, di servizio). Tra l’altro il loro numero tendeva nel tempo a ridursi, sia per la distanza cronologica da eventi bellici, sia per il sensibile miglioramento delle misure di prevenzione delle patologie acute e croniche causate dal lavoro.
Con l’inserimento dei disabili da qualunque causa (così detti invalidi civili) tra i soggetti collocabili, il problema si fece via via più acuto, con un incremento notevole del contenzioso, che tuttavia poteva aver luogo solamente in presenza di situazioni limite (se vi era condizione di pericolo per gli impianti ed per i compagni di lavoro).
La creazione di una struttura tecnica, contenuta nelle nuove disposizioni sul collocamento mirato, risponde pertanto ad una indubbia esigenza di maggior attenzione agli aspetti sanitari e sociali necessari per l’inserimento lavorativo delle persone disabili.
Il Comitato tecnico afferisce alla Commissione Provinciale per le politiche del lavoro, organo tripartito di concertazione e di consultazione delle parti sociali, che sostituisce la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio, prevista dalla non più vigente legge 482/68.
La legge 68/99 definisce in termini alquanto generici i compiti principali di questa struttura, definendoli (art.6 della legge 68/99) come relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità (per quest’ultimo punto applicando le procedure attuative del D.P.C.M del 13/01/2000).
Tuttavia, altri delicati compiti emergono da una attenta disanima della normativa. Infatti il comitato tecnico, per "specifici progetti di inserimento mirato", "può proporre - a seguito di richiesta - l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato da inserire nelle convenzioni.
Inoltre, nel caso di convenzioni (art. 12) con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione e con le cooperative sociali, attivate in presenza di una accertata difficoltà ad inserire il lavoratore disabile direttamente in azienda, dietro parere motivato del comitato tecnico del collocamento mirato, si identifica un percorso formativo propedeutico al lavoro che viene svolto in una cooperativa sociale (o presso disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale) che sia in condizione di realizzare questo percorso formativo. La valutazione in questi casi attiene chiaramente a problematiche tecnico-scientifiche prevalentemente di tipo socio-sanitario, connesse con il tipo di disabilità, tale da non consentire al disabile di svolgere autonomamente attività necessarie ed indispensabili all'autonomia personale (mancanza di abilità nell'igiene personale, nell'orientamento, etc.) e/o all'assegnazione di una mansione (difficoltà agli apprendimenti in situazione, difficoltà di concentrazione, orientamento delle abilità manuali, etc.)
Altri compiti si sono delineati nel tempo:
informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l’integrazione lavorativa. (Art. 7 D.P.C.M. del 13/01/2000);
trasmette, al 31 dicembre di ogni anno, una relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono stati formulati dei progetti (Delibera n.1982 del 30/06/2000);
richiede alla commissione di accertamento l’effettuazione di visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;
con il supporto di segreteria amministrativa assicurato dagli uffici dell’Amministrazione provinciale formula, utilizzando la relazione conclusiva trasmessa dall’Azienda USL alla Commissione Provinciale per il lavoro, una proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i quali è da escludere l’avviamento ovvero della presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo alla Commissione di accertamento per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonchè la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato. (Art. 8 D.P.C.M. del 13/01/2000);
trasmette ogni informazione utile ad illustrare il profilo lavorativo del disabile, con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’art. 4 legge 104/1992;
Per quanto attiene la nostra provincia sin dai primi mesi di attività si è individuata l’esigenza dell’articolazione del Comitato tecnico in sottocomitati (uno per ogni U.L.S.S. della provincia).
La conoscenza compiuta della realtà locale, ed in particolare delle opportunità lavorative specifiche di ogni territorio, appare essere infatti un elemento determinate per la riuscita dell’inserimento delle persone disabili in un ambiente lavorativo adeguato.
Tale articolazione è stata indicata nella procedura per il funzionamento del Comitato tecnico, approvata recentemente da parte della Commissione provinciale del Lavoro:
PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE
Art. 1
Finalità
Il Comitato Tecnico Provinciale è organo di supporto alla Commissione Provinciale per il Lavoro per l'espletamento delle funzioni di proposta e di indirizzo nelle problematiche dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli.
Art. 2
Composizione
Il Comitato Tecnico Provinciale è costituito da:
Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da un esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia.
Art. 3
Durata
Il Comitato Tecnico Provinciale cessa con la Commissione provinciale per il lavoro all’interno della quale è costituito.
Art. 4
Funzioni
Le funzioni del Comitato Tecnico Provinciale sono definite dalla normativa nazionale (L. 68/99, DPCM 13 gennaio 2000) e da disposizioni regionali (DGR 1982/2000) e possono essere raggruppate sulla base dei diversi ambiti entro cui si articolano:
Valutazione delle residue capacità lavorative dei disabili (L. 68/99, art. 6)
Trasmissione, con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento di ogni informazione, comunque acquisita dalla Commissione provinciale per il lavoro, utile ad illustrare il profilo lavorativo del disabile (DGR 1982/2000)
Per ogni persona (iscritta nell’elenco disabili) annotazione in una apposita scheda delle capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché della natura e del grado della minorazione (L. 68/99 art. 8)
Definizione degli strumenti e prestazioni atte all’inserimento (L. 68/99 art. 6)
Formulazione, sulla base della relazione conclusiva, di una proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i quali è da escludere l’avviamento ovvero della presenza di particolari caratteristiche o difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (DGR 1982/00)
Analisi delle caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili (L. 68 art. 8)
Azioni per favorire l’incontro domanda-offerta, agevolando il superamento delle possibili difficoltà che ostacolano l'incontro domanda offerta.
Informazioni alla Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l’integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di cui all’art. 8 (DPCM 13 gennaio 2000, art. 7.3)
Predisposizione, con comunicazione alla Commissione di accertamento della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, di visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità:
- verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate
- verifica della validità dei servizi di sostegno e collocamento mirato indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.
(DPCM 13 gennaio 2000, art. 8.1)
Trasmissione, al 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione di accertamento di una relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono state formulate linee progettuali (DGR 1982/2000).
Art. 5
Compiti e modalità di attuazione
Per la realizzazione delle funzioni indicate all’art. 3 il Comitato Tecnico Provinciale svolge i compiti ed attua le modalità di seguito specificate:
a) Formula indirizzi alle Commissioni di accertamento attraverso:
b) Definisce la scheda socio lavorativa da inviare alla commissione di accertamento.
c) Garantisce l’omogeneità, a livello provinciale, degli strumenti e delle prestazioni
d) Definisce le schede sulle mansioni, con le caratteristiche dei posti di lavoro, e delle modalità di compilazione da parte delle aziende (autonoma, con supporto dei Servizi, ecc.)
e) Promuove lo sviluppo di una cultura favorevole all'integrazione e la costruzione di un sistema di rete tra tutti i soggetti che operano per l'integrazione lavorativa e sociale delle persone disabili
f) Supporta le iniziative locali volte a favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro
g) Chiede l’accertamento alla Commissione, in relazione all’inserimento lavorativo avviato
h) Informa annualmente la Commissione di accertamento sull’andamento dei percorsi avviati.
i) Informa la Commissione Provinciale con relazioni trimestrali sull'attività svolta, con indicazione altresì dei casi trattati, dei soggetti particolari presi in esame e di altri dati significativi circa l'inserimento mirato dei disabili nel trimestre considerato, con particolare riferimento ai compiti previsti dal successivo art. 9
j) Trasmette, inoltre, le suddette informazioni, aggregate in forma statistica, all’Osservatorio Regionale dell’Handicap e ad altri organismi regionali interessati alla tematica qualora richieste.
Art. 6
Sottocomitati
Al fine di garantire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, in stretto collegamento con le realtà territoriali, con i servizi e con le risorse esistenti in ciascuna zona, il Comitato Tecnico Provinciale, per l’attuazione dei propri compiti e funzioni come individuate agli articoli precedenti, si articola in sottocomitati operanti a livello territoriale.
Art. 7
Composizione dei sottocomitati
I sottocomitati territoriali sono costituiti , inizialmente, in ordine alla competenza territoriale di ciascuna U.L.S.S. , ma potranno essere potenziati per territorio di competenza dei Centri per l'Impiego. Saranno composti ciascuno da:
Tutti i componenti devono risultare titolari o supplenti del comitato tecnico
Il referente della provincia per il sottocomitato di Padova può essere identificato nel Responsabile del procedimento relativo all’Ufficio Categorie Protette, che si avvale dell’ufficio di segreteria del Comitato Tecnico Provinciale.
I referenti della Provincia per i sottocomitati sono individuati dal Dirigente del Settore Lavoro-Formazione
Art. 8
Compiti e funzioni dei sottocomitati
I sottocomitati realizzano i compiti del Comitato Tecnico Provinciale relativamente alla valutazione delle capacità delle persone disabili e alla progettazione e verifica dei percorsi di inserimento lavorativo.
In particolare ciascun sottocomitato svolge le seguenti attività:
Art. 9
Compiti di indirizzo e di controllo
Il Comitato Tecnico Provinciale svolge, altresì, i seguenti compiti di indirizzo e di controllo:
Il Comitato Tecnico provinciale si pone altresì come strumento tecnico per:
Art. 10
Sedute del Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico Provinciale si riunisce periodicamente per le funzioni di indirizzo e di valutazione dell’attività complessiva, restando comunque responsabile dell’operatività delle sue articolazioni territoriali; in particolare, in tali occasioni, opera per:
Art. 11
Sede delle riunioni
Il Comitato Tecnico Provinciale si intendono convocate, salvo diversa esplicita indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, presso la sede dell’Ufficio Provinciale Categorie Protette, attualmente presso il C.p.I. di Padova. Qualora la sede dell’ufficio Categorie Protette dovesse cambiare, si intende la convocazione in ogni caso presso quest’ultimo. Le riunioni dei sottocomitati tecnici si svolgono presso le sedi dei Centri per l’impiego interessati.
Art. 12
Convocazione
Art. 13
Validità e verbale delle riunioni
Art. 14
Corresponsione indennità e rimborso spese