Guida per il diritto al lavoro dei disabili:
domande e risposte frequenti

A cura dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della provincia di Padova

1) D: La trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro per assunzioni con contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro e contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 9 mesi, deve essere computata come una nuova assunzione?

R: Se l'assunzione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma, non rientrano nell'obbligo le aziende da 15 a 35 dipendenti. Essa vale solo ai fini dei limiti numerici per il superamento della fascia di appartenenza. Se l'assunzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge la trasformazione vale sia ai fini della 'nuova assunzione' che dei 'limiti numerici'.

2) D: Quali dipendenti devono essere considerati ai fini del calcolo della quota di riserva di personale disabile?

R: L'individuazione dell'organico dell'azienda (fascia 15/35 - 36/50 - oltre 50) sul quale calcolare la quota di riserva (base di computo) si ottiene considerando l'intero insieme dei lavoratori dipendenti dell'azienda, ad esclusione di:

3) D: Come dev'essere computato il personale con contratto part-time?

R: I lavoratori part - time si contano con il seguente criterio:

(Esempio: 3 lavoratori part-time, con orario settimanale rispettivamente di 30, 24 e 16 ore ciascuno. Somma delle ore ridotte: 30 + 24 + 16 = 70, orario settimanale tempo pieno: 40 ore, computo del personale: 70 : 40 = 1,75 -> 2 unità).

4) D: Il disabile che lavora part-time viene considerato come un'unità o una frazione di unità?

R: Vale per una unità se supera il 50% dell'orario contrattuale. Nelle aziende dai 15 ai 35 dipendenti vale come unità indipendentemente dall'orario di lavoro se ha una percentuale di invalidità superiore al 50% Vale in proporzione all'orario svolto se non supera il 50% dell'orario di lavoro contrattuale.

5) D: Quando una "nuova assunzione" viene considerata tale ai fini dell'obbligo della riserva dei disabili per le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti?

R: Vengono considerate nuove assunzioni tutte quelle che non riguardano:

6) D: Quali sono gli obblighi che interessano le aziende in merito all'assunzione di disabili e alla presentazione del "prospetto informativo"?

R: Gli obblighi variano a seconda del numero di dipendenti, come nei casi riportati di seguito.

7) D: Come si ottempera all'obbligo dell'assunzione nominativa o a quello dell'assunzione numerica?

R: All'obbligo dell'assunzione nominativa si ottempera solo ad assunzione avvenuta del disabile oppure con la richiesta di 'esonero parziale' oppure con la "convenzione" finalizzata a programmare l'assunzione del disabile. Per quanto riguarda l'assunzione numerica, l'obbligo è ottemperato formalmente con la compilazione del terzo foglio del prospetto informativo.

8) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di azienda con più sedi operative nella stessa provincia?

R: Verrà presentato, all'Ufficio Categorie Protette provinciale, un unico prospetto riepilogativo di tutti i dipendenti occupati nella provincia. La sede da indicare sarà quella legale.

9) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di azienda con sedi operative in più provincie?

R: Verrà presentato ad ogni Provincia il 'prospetto informativo' contenente la situazione occupazionale della provincia stessa, mentre nella provincia dove l'azienda ha la sede legale, ne verrà allegato anche uno riepilogativo con la situazione di tutte le province interessate.

10) D: Cosa si intende per 'compensazione territoriale'?

R: I datori di lavoro privati e pubblici economici, dietro loro motivata richiesta, possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre provincie.

11) D: Come si ottiene l'autorizzazione alla 'compensazione territoriale'?

R: Si hanno i seguenti due casi.

Unità produttive situate nella stessa Regione: i datori di lavoro privati devono presentare la domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione di compensazione territoriale, all'ufficio categorie protette dove si trova la sede legale dell'azienda.

Unità produttive situate in diverse Regioni: i datori di lavoro privati devono presentare la domanda, corredata dall'ultimo prospetto informativo, al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. III. La domanda, redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo (€ 10,33 - L. 20.000 - ogni quattro facciate), deve contenere i seguenti elementi:
- l'esatta denominazione sociale e la sede legale della società con l'indicazione del codice fiscale;
- l'attività ed i motivi che giustificano l'autorizzazione, con la precisazione, quindi, delle caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggiore assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro;
- le sedi provinciali dove la società intende assumere più lavoratori e quelle dove intende assumerne di meno, con l'indicazione specifica del numero di dipendenti validi, la relativa base di computo ed il numero dei dipendenti disabili.
Il numero complessivo dei dipendenti deve essere calcolato togliendo preventivamente i rapporti di lavoro che sono esclusi, per definizione legislativa e amministrativa, dalla base imponibile (vedi nota del Ministero del Lavoro, 1° gennaio 2001).
Il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione viene emanato entro 150 giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi (Circolare del Ministero del Lavoro n. 36/2000). Le aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dalla presentazione dell' istanza di 'compensazione territoriale' in quanto possono assumere nelle provincie a loro scelta con comunicazione agli uffici interessati (Circolare del Ministero del Lavoro n. 36/2000)

12) D: Le aziende fino a 35 dipendenti possono ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale?

R: Nella Provincia di Padova, e in tutto il Veneto, l'autorizzazione viene rilasciata se ci sono i presupposti previsti dalla normativa.

13) D: Nella 'convenzione di programma' è indicata una qualifica di assunzione per la quale non si sono trovate disponibilità di lavoratori negli elenchi forniti dagli uffici della Provincia. In che situazione viene a trovarsi l'azienda?
Può legittimamente considerarsi ottemperante rispetto all'obbligo di avere posto in essere tutti gli strumenti idonei all'assunzione di un "obbligato" oppure è inadempiente dalla data successiva alla scadenza della convenzione?

R: L'azienda in effetti è inadempiente in quanto deve, comunque, attivare tutti i canali possibili per arrivare al reperimento del personale disabile da assumere ed eventualmente concordare con l'ufficio competente una modifica della figura professionale indicata nella 'convenzione di programma'.

14) D: La 'convenzione di programma' copre la percentuale di assunzioni nominative o la percentuale nel suo complesso (nominativa e numerica)?

R: La 'convenzione di programma' nel Veneto deve interessare sia la quota numerica che la nominativa.

15) D: Rispetto al totale complessivo di "obbligati" da assumere, l'ufficio, una volta accertato che l'azienda ha ottemperato all'obbligo di assunzioni nominative, provvede direttamente ad avviare gli "obbligati" corrispondenti alle assunzioni numeriche?

R: Si, a meno che non sia stata stipulata una 'convenzione di programma' o si possano attivare 'protocolli d'intesa' particolari (vedi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Padova).