ORDINANZE REINTEGRO ATTREZZ. ABRUZZO

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L’Ordinanza O.P.C.M. 3797 del 30.07.09, all’art. 13, prevede la possibilità di rimborsare gli oneri relativi al reintegro delle attrezzature o mezzi perduti o danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili. La norma prevede tale possibilità a favore delle Organizzazioni di Volontariato.

Le disposizioni attuative sono contenute nella nota del Dipartimento prot. DPC /TERREMOTO ABRUZZO/37424 del 18/08/2009 dove, al p.to 3 si stabilisce che per le Organizzazioni attivate dalla Regione Veneto sarà la stessa a fissare le procedure di rimborso, nel rispetto della norma e secondo i dettami fissati dalla precedente nota del Dipartimento prot. DPC /TERREMOTO ABRUZZO/15644-EME162 del 28/05/2009 (vedi allegato).

A tal fine, viste le norme vigenti, si dispone che:

  • Le singole domande di rimborso delle organizzazioni di volontariato dovranno essere predisposte secondo quanto stabilito da DPC /TERREMOTO ABRUZZO/37424 del 18/08/2009;
  • Le domande dovranno essere corredate da una specifica relazione che “espliciti le motivazioni a supporto della decisione di procedere alla rottamazione”, come indicato dal p.to 2 capo 3^ della DPC /TERREMOTO ABRUZZO/37424 del 18/08/2009;
  • Le richieste saranno inoltrate alle provincie di pertinenza che raccoglieranno ed appronteranno un elenco riepilogativo che verrà trasmesso alla Protezione Civile unitamente alla documentazione raccolta.

Come disposto dalla comunicazione DPC/TERAB/78549 del 23.12.2009 e come da specifica richiesta di chiarimenti (esplicitati nella seguente circolare) il termine ultimo per la per la richiesta da parte delle Regioni è fissato al 15.01.2010.

Si specifica che tale procedura, prevista dalla citata Ordinanza, si riferisce solo alle seguenti tipologie di mezzi vedi (DPC /TERREMOTO ABRUZZO/37424 del 18/08/2009):
  • Automezzi ed autoveicoli e beni mobili registrati in genere;
  • Attrezzature ad uso tecnico logistico munite di numeri di matricola/telaio univocamente identificativi;
  • Altre attrezzature ad uso logistico di rilevante entità;

per le quali non risulta conveniente il ripristino. Per tali attrezzature si procederà a redigere una specifica perizia attestante il valore del bene, l’entità dei danni, la non convenienza economica al ripristino del bene.



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