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COMPETENZE DELLA
PROVINCIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
> Legge Regionale 27 novembre 1984,
n. 58
Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile
Art. 8
Nel quadro della vigente disciplina
nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, la Giunta regionale favorisce, anche mediante l’erogazione
di contributi, con le modalità indicate agli artt. 13 e 15,
l’iniziativa della Provincia diretta a:
· provvedere,
d’intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla
rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa
della Regione, dei dati interessanti la protezione civile;
· collaborare,
con la Regione, nell’organizzazione e nel coordinamento di corsi,
nonché di altre attività educative e integrative, per la
formazione di una moderna coscienza in materia di protezione civile;
· eseguire
studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la
Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
· proporre le
forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di
intervento;
· organizzare
servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in
collaborazione con gli altri enti locali, da mettere a disposizione
dell’organizzazione della protezione civile.
> Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio Nazionale della
protezione civile
Art. 13
1.
Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 1990, n. 142 (ora
confluita nel D.Ls.vo 267/00), partecipano all’organizzazione ed
all’attuazione del Servizio nazionale della protezione civile,
assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione
civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e
prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi
nazionali e regionali
2.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia
è istituito il Comitato Provinciale di protezione civile
presieduto dal Presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo
delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
> Decreto Legislativo 1998, n.
112
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali in attuazione al capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59
Art. 108 Funzioni conferite alle regioni
e agli enti locali
…….
b) sono attribuite
alle province le funzioni relative:
1.
all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai
programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2.
alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali; (*parzialmente modificato dalla L. 401/01)
3.
alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
> Decreto Legislativo
2000, n. 267
Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.
Art. 19
Spettano alla
Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale
nei seguenti settori:
a)
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione
delle calamità;
b)
……..
> Legge Regionale 13 aprile
2001, n. 11
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
Art. 107 – Funzioni
delle Province
1.
Le Province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente
normativa, oltre alle attività indicate dall’art. 108, comma 1,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:
>
a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi
attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche
in collaborazione con Comuni e Comunità Montane le
attività di prevenzione, di concorso all’intervento di
emergenza, di formazione del volontariato e informazione alla
popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
>
alla verifica della compatibilità dei piani comunali e
intercomunali di emergenza di cui all’art. 108, comma 1, lettera c),
numero 3 del decreto legislativo n. 112/98, redatti in base agli
indirizzi ed alle direttive regionali.
>
al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti
locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti
alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di
cui all’art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i
criteri di cui all’art. 104, comma 2, lettera d), fatta salva la
riserva di competenza disposta in tale norma.
>
ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione
civile;
>
a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi
consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle
attività di protezione civile e per esercitare la funzione di
coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale.
(*parzialmente modificato per effetto della L. 401/01).
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