Art. 1
Istituzione del Comitato
E’ istituito, presso la Provincia di Padova, il Comitato
Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa
alla organizzazione e all’attuazione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n. 225
e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli
artt. 14 e 15 della Legge 08.06.1990 n. 142.
Art. 2
Finalità
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura lo svolgimento
dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione
dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione
di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
A tal fine il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni,
esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità
di cui all’art. 13, comma 1^, della Legge n. 225/92.
Art. 3
Presidenza, composizione e nomina del Comitato
Il Comitato è composto da:
Membri di diritto:
- Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede;
- Prefetto o suo delegato;
Membri effettivi:
- 1 Rappresentante Regione Veneto – Dipartimenti di Protezione
Civile – Mestre – Venezia;
- 4 Sindaci della provincia indicati dalla Conferenza dei Sindaci
dell’ambito di ciascuna U.S.L., con voto limitato ai Sindaci
del territorio della provincia di Padova;
- Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile;
- 1 Rappresentante Vigili del Fuoco;
- 1 Rappresentante Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile;
- 1 Rappresentante della Croce Rossa Italiana.
I Componenti citati sono nominati dal Presidente della Provincia
su segnalazione degli Enti, Organismi istituzionali, Gruppi ed
Associazioni dei Volontari che svolgono attività di Protezione
Civile.
I Componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare
alle riunioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile.
E’ facoltà del Presidente chiamare di volta in volta
a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di membri
aggiuntivi i Rappresentanti di Enti ed Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile, ed ogni altra figura venga ritenuta idonea
in relazione agli argomenti da trattare.
Art. 4
Durata in carica e funzionamento del Comitato
Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale
ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via
ordinaria, almeno due volte all’anno ed in via straordinaria
ogni qualvolta se ne presenti la necessità, anche su richiesta
di uno dei suoi componenti.
Art. 5
Gruppi di lavoro
Per il conseguimento delle finalità indicate all’art.
2 il Comitato può istituire appositi Gruppi di lavoro ai
quali possono venire chiamati a partecipare esperi e rappresentanti
degli Enti, Organismi, Gruppi ed Associazioni maggiormente idonei
per argomento e competenza territoriale, nonché dipendenti
della Provincia di Padova.
Art. 6
Funzioni di segreteria
Il Dirigente del Servizio di protezione civile della Provincia
di Padova assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo
alle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro.
Le funzioni di verbalizzante alle riunioni del Comitato e dei
Gruppi di lavoro vengono svolte da un dipendente provinciale su
indicazione del Dirigente del Servizio.
Art. 7
Indagini e studi
I risultati delle indagini e degli studi eventualmente promossi
dai Gruppi di lavoro vengono trasmessi al Presidente del Comitato.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
Nel bilancio annuale di previsione della provincia verrà
prevista la disponibilità di fondi da destinare ai programmi
di intervento riguardanti la protezione civile.
La partecipazione ai lavori del comitato e dei gruppi di lavoro
è a titolo gratuito.
Art. 9
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le norme vigenti in materia.
Art. 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
all’avvenuta pubblicazione ai sensi delle norme vigenti.»