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DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI MEZZI
ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI TERZI
Approvato con D.G.P. in data 08.08.2005 n. 511 reg.
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Mezzi ed
attrezzature
Art. 3 Soggetti
utilizzatori
Art. 4
Modalità di utilizzo
CAPO II - CONDIZIONI
DI UTILIZZO
Art. 5 Utilizzazione
dei beni
Art. 6 Assegnazione
dei beni
Art. 7
Disposizioni particolari per l’utilizzo e l’assegnazione dei beni
Art. 8 Richiesta
per esercitazione
Art. 9 Richiesta per
stato di emergenza
Art. 10 Assegnazioni a
titolo permanente
Art. 11 Materiale di
consumo
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi ed attrezzature
di proprietà della Provincia di Padova, ovvero di
proprietà della Regione Veneto ed in comodato alla Provincia di
Padova, destinati alle attività di Protezione Civile del
territorio provinciale.
Art. 2 – Mezzi ed attrezzature
I mezzi ed attrezzature destinati alle attività di Protezione
Civile del territorio provinciale si distinguono secondo le seguenti
caratteristiche:
a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente in uso al
volontariato di protezione civile padovano, quali autoveicoli e traini
guidabili con patente B e autocarri, carrelli, motopompe,
elettrogeneratori, tende da campo e relativi accessori, apparati per
radiocomunicazioni ed accessori , nonché altre attrezzature
utili alla protezione civile per le quali possa anche risultare
opportuno il decentramento sul territorio.
b) attrezzature e mezzi “speciali”, che richiedono l’impiego di
personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni
abitualmente in uso al volontariato di protezione civile padovano.
Appartengono a tale tipologia automezzi quali autocarri 4x4 e traini da
guidarsi con patente superiore a B (tra cui autocarri con gru, carrelli
con gruppo elettrogeno e torre faro, carrelli con motopompa, rimorchio
adibito a cucina da campo) carrello elevatore, muletto, tende mensa e
relativo corredo, barriere antiesondazione.
I mezzi ed attrezzature possono essere assegnati dalla Provincia a
soggetti esterni per usi esclusivi di Protezione Civile.
Eventuali altri usi potranno essere autorizzati dal Dirigente, sentita
l’Amministrazione, sulla base di idonee garanzie.
Art. 3 - Soggetti
utilizzatori
Sono soggetti utilizzatori:
a) La Provincia;
b) Enti terzi ed Associazioni di volontariato che
operino in collaborazione con la Provincia e dimostrino di avere posto
in essere una adeguata organizzazione interna per far fronte agli
interventi di Protezione Civile;
c) il “Nucleo Operativo Volontario gestione mezzi ed
attrezzature speciali” istituito dalla Provincia.
Art. 4 –
Modalità di utilizzo
Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature destinati alle
attività di Protezione Civile sono le seguenti:
a) utilizzazione diretta;
b) comodato d’uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo;
c) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo brevi.
d) assegnazione a titolo permanente
CAPO II -
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Art. 5 – Utilizzazione dei beni
I beni di cui all’art. 2 lett. a) possono essere utilizzati da tutti i
soggetti di cui all’art. 3.
I beni di cui all’art. 2 lett. b) possono essere movimentati, oltre che
dalla Provincia, anche dai soggetti di cui all’art. 3, lett. c) (Nucleo
Operativo Volontario).
Art. 6 –Assegnazione
dei beni
L’assegnazione dei beni in comodato d’uso modale viene regolamentata
dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il
soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo.
La Provincia può assegnare in prestito temporaneo, per usi
esclusivi di Protezione Civile, i beni di cui all’art 2 lett. a) ai
soggetti di cui all’art. 3 lett. b) iscritti all'albo Regionale o che
collaborino con la Provincia per attività di Protezione Civile.
Il prestito temporaneo di cui al presente articolo potrà essere
eseguito solo per le seguenti motivazioni:
a) per esercitazione.
b) per stato di emergenza in atto.
Art. 7 –
Disposizioni particolari per l’utilizzo e l’assegnazione dei beni
Per prestiti temporanei a terzi la Provincia potrà anche
richiedere a Comuni ed Associazioni la restituzione di mezzi ed
attrezzature concessi loro in comodato dalla Provincia e presso gli
stessi ubicati. Tale facoltà della Provincia viene disciplinata
nei singoli atti di comodato.
Le attrezzature e mezzi che possono costituire oggetto di prestito
temporaneo vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dalla
Provincia. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura
del richiedente.
Eventuali prestiti a soggetti esterni al territorio provinciale saranno
valutati di volta in volta.
Il materiale oggetto della convenzione stipulata tra Regione Veneto e
Provincia (approvata con D.G.P. n. 102 di Reg. del 12/2/1993) per la
gestione di mezzi ed attrezzature di proprietà della Regione,
potrà essere richiesto da quest'ultima a favore di Enti ed
organizzazioni anche non operanti sul territorio padovano.
Art. 8 -
Richiesta per esercitazione
La richiesta di prestito temporaneo deve pervenire alla Provincia con
almeno 10 giorni di anticipo sulla data prevista a mezzo fax o lettera:
- a firma del Sindaco o Assessore delegato o Dirigente responsabile
dell'Ufficio di Protezione Civile, se presentato da un Comune o da un
gruppo comunale di volontariato;
- a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di
altro Ente o Associazione.
Nella richiesta devono essere esplicitati:
- il motivo della richiesta;
- la tipologia dei beni richiesti;
- il periodo di prestito.
Per l'ammissibilità della richiesta deve risultare evidente un
impiego strettamente legato a scopi di Protezione Civile.
Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia
inoltra risposta scritta entro 10 giorni dalla domanda e comunque ad
almeno 5 giorni dalla esercitazione, comunicando le motivazioni
dell'eventuale diniego o, in caso positivo, le modalità di
consegna e relative clausole.
Il trasporto in loco delle attrezzature di cui all’art. 2 lett a)
potrà essere affidato direttamente al soggetto utilizzatore o
effettuato dalla Provincia anche tramite il Nucleo Operativo Volontario.
In occasione del ritiro dei mezzi o attrezzature nella data stabilita,
l'incaricato effettua la consegna previa verifica dei requisiti
necessari.
In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su
carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le
caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e l'autista sia
abilitato con la patente necessaria.
L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il
verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver
verificato congiuntamente la correttezza della fornitura, gli eventuali
accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al
momento della consegna.
Alla data prescritta i beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime
condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi
puliti e con serbatoio pieno così come vengono prestati, tende
pulite e perfettamente asciutte con tutte le parti riposte negli
appositi contenitori.
Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del
beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al
momento della restituzione.
In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di
segnalazione dell'incaricato, si provvederà con lettera al
Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto
delle condizioni di consegna.
L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene
porterà all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per
stato di emergenza.
Art. 9 - Richiesta
per stato di emergenza
In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può
essere inoltrata anche telefonicamente.
Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia si
attiverà per la consegna anche con effetto immediato, se del
caso avvalendosi del personale del “Nucleo operativo volontario”, ferme
restando le altre condizioni previste al punto precedente.
Solo nel caso di attivazione del volontariato a cura della Provincia,
restano a carico della Provincia stessa le spese di carburante ed
eventuali danni a mezzi ed attrezzature, salvo che questi non siano
dovuti a palese negligenza.
Art. 10 -
Assegnazioni a titolo permanente
Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono
essere assegnati a titolo permanente all’organizzazione e la richiesta
di restituzione da parte della Provincia potrà avvenire solo in
caso di cessata attività dell’organizzazione o uso improprio dei
beni assegnati.
Art. 11 - Materiale
di consumo
Materiali di consumo quali sacchi per arginature d'emergenza, possono
essere richiesti solo per situazioni di emergenza e non per scorta
preventiva a cui deve provvedere autonomamente l'Ente interessato.
La richiesta può essere effettuata telefonicamente e seguita da
fax o lettera di richiesta.