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COMPETENZE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE > Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civileArt. 8Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce, anche mediante lerogazione di contributi, con le modalità indicate agli artt. 13 e 15, liniziativa della Provincia diretta a: · provvedere, dintesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la protezione civile; · collaborare, con la Regione, nellorganizzazione e nel coordinamento di corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di protezione civile; · eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio; · proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento; · organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri enti locali, da mettere a disposizione dellorganizzazione della protezione civile.
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Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile
Art. 13
1.
Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 1990, n. 142 (ora confluita nel D.Ls.vo 267/00), partecipano
allorganizzazione ed allattuazione del Servizio nazionale
della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti
relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di
programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione,
in armonia con i programmi nazionali e regionali
2.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia
è istituito il Comitato Provinciale di protezione civile presieduto
dal Presidente dellamministrazione provinciale o da un suo
delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
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Decreto Legislativo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione al capo
I della L. 15 marzo 1997 n. 59 Art. 108 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
. b)
sono attribuite alle province le funzioni relative:
1.
allattuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali, con ladozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2.
alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali; (*parzialmente modificato dalla L. 401/01)
3.
alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allart. 2,
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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Decreto Legislativo 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento
degli Enti locali. Art. 19Spettano
alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o lintero territorio
provinciale nei seguenti settori:
a)
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dellambiente e prevenzione
delle calamità;
b)
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Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112 Art. 107 Funzioni delle Province
1.
Le Province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente
normativa, oltre alle attività indicate dallart. 108, comma
1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:
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a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei
rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare,
anche in collaborazione con Comuni e Comunità Montane le attività
di prevenzione, di concorso allintervento di emergenza, di
formazione del volontariato e informazione alla popolazione, nel
rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
>
alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali
di emergenza di cui allart. 108, comma 1, lettera c), numero
3 del decreto legislativo n. 112/98, redatti in base agli indirizzi
ed alle direttive regionali.
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al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti
locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti
alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile
di cui allart. 10 della legge regionale 27 novembre 1984,
n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli
indirizzi e i criteri di cui allart. 104, comma 2, lettera
d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma.
>
ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione
civile; > a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale. (*parzialmente modificato per effetto della L. 401/01).
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