Informazioni generali

Riferimenti
Responsabile del procedimento istruttorio
Ing. Stefania Da Lio - tel. 049/8201825 - email:stefania.dalio@provincia.padova.it
Segreteria tel. 049/8201882 

Il gestore dello stabilimento deve presentare, ai sensi del DPR 59/2013, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale completa in tutte le sue parti, la cui modulistica e' reperibile alla voce AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Invio annuale Piano Gestione Solventi

RELAZIONE TECNICA INVIO ANNUALE PIANO GESTIONE SOLVENTI - RPGS

AVVERTENZE PER LE DOMANDE IN PROCEDURA ORDINARIA

• La Provincia autorizza gli stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione e' PREVENTIVA per i nuovi stabilimenti e le modifiche.
• La Ditta è tenuta ad eseguire il montoraggio delle emissioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in riferimento alle eventuali ulteriori disposizioni prescritte nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Padova.
• La Provincia di Padova si avvale dell’ARPAV quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza.

PUNTO 1:
L’autorizzazione è preventiva e viene rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

PUNTO 2:
In generale, una volta rilasciata l'autorizzazione ai nuovi stabilimenti e alle modifiche sostanziali, la ditta e' tenuta a comunicare, tramite SUAP, la messa in esercizio degli impianti e i dati sugli inquinanti emessi alla Provincia ed al Sindaco del Comune di ubicazione dello stabilimento stesso, con la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione dello stabilimento nel rispetto di quanto richiesto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
Si invita comunque a LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI per eventuali ulteriori indicazioni.

PUNTO 3:
Ai sensi dell’art. 272 comma 5, non si applica il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- agli impianti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quelli in cui sono ubicati medi impianti di combustione;
-  alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al titolo I le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.
- a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione.

PUNTO 4:
Ai sensi degli artt. 269 comma 10 e 272 comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione:
- gli impianti e alle attività elencati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti)
- impianti di deposito di oli minerali compresi i gas liquefatti (i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse; l’autorità competente può prevedere apposito provvedimento con ulteriori prescrizioni specifiche).
Tali attività/impianti non sono soggetti ad autorizzazione in procedura ordinaria né ad autorizzazione a carattere generale.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE ED IMPIANTI TERMICI CIVILI
In data 19/12/2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (G.U. n. 293 del 16/12/2017) che ha apportato importanti modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare relativamente agli impianti termici, le ditte dovranno perciò verificare la necessità di integrare la parte 1 lettera D) ed eventualmente la parte 4 della relazione tecnica sulla base delle seguenti indicazioni.
Gli impianti termici produttivi sono soggetti ad autorizzazione se la somma delle loro potenze termiche è alle soglie previste di norma 1 MW ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltre gli impianti la cui potenza termica singolarmente è pari o superiore ad 1 MW sono considerati medi impianti di combustione ed in tal caso sono soggetti ad autorizzazione ed alla registrazione documentale ai sensi dell’art. 273 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed a tal fine devono essere forniti i dati necessari elencati nella parte IV bis all’All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In entrambi i casi le relative emissioni dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (compatibilmente con la potenzialità, il tipo di combustibile e, per gli impianti esistenti, con le date di adeguamento previste ai sensi del comma 5 dell'art. 273bis) e saranno riferite al tenore di O2 nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle. Ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione si considerano un unico impianto gli impianti di combustione le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili.
Gli impianti disciplinati dal titolo I della parte V devono essere dotati ai sensi dell’art. 294 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto al comma 2, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ;
Gli impianti termici civili sono considerati medi impianti di combustione se la somma delle potenze degli impianti afferenti ad un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione è pari o superiore ad 1 MW ai sensi dell’art. 283 comma 1 lettere a), d) e d-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In tal caso sono soggetti alla registrazione autorizzativa e documentale ai sensi degli artt. 284 comma 2-quater e 273 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dovranno rispettare quanto stabilito dal Titolo II  alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. A tal fine devono essere forniti i dati necessari all’autorizzazione ed iscrizione nell’apposito registro elencati nella parte IV bis all’All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Gli impianti  disciplinati dal titolo II della parte V di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati ai sensi dell’art. 294 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
Nel caso in cui la potenza termica nominale sia maggiore o uguale a 3MW l’impianto termico civile è sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell’art. 282 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

LAVORAZIONI MECCANICHE
Il D.Lgs. 128/10 ha introdotto fra le attività elencate nella parte II dell’all. IV (lett. oo)) le lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno. A seguito di questa modifica è opportuno elencare, se presenti, le attività di lavorazioni meccaniche dei metalli ed in particolare evidenziare quali contribuiscono ad un consumo complessivo di olio uguale o superiore a quello limite indicando anche i tipi di oli utilizzati (come tali o come frazione oleosa delle emulsioni) in funzione dell’eventuale autorizzazione e convogliamento delle emissioni prodotte.
Nel caso in cui il consumo totale sia pari o superiore a 500 kg/anno la ditta deve convogliare i fumi prodotti da tali lavorazioni meccaniche ed inserire tutti i dati richiesti nella tabella della Parte 4.

PRESENZA DI SILOS
La ditta deve indicare i silos presenti nel ciclo produttivo. Tali silos devono essere numerati progressivamente, individuati in planimetria e deve essere indicato chiaramente il loro contenuto e la loro funzione all'interno del ciclo produttivo.
Coloro che vogliono ottenere deroga dalle prescrizioni inerenti la forma dei camini e la posizione dei fori di prelievo, ed esonero dal monitoraggio annuale delle emissioni (sulla base del parere della Commissione Tecnica per l’Ambiente del 20/09/2006) devono esplicitarne la richiesta.
E’ possibile richiedere tale deroga esclusivamente per:
- le emissioni di sostanze polverulente, comprese le ceneri leggere, da silos dotati di impianti di abbattimento che assicurino almeno un’emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nm3;
- le emissioni di sostanze volatili da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati che assicurino un’efficienza di abbattimento almeno del 90%, di cui si dovrà allegare la relativa scheda tecnica, che sarà valutata in fase di istruttoria.
Si precisa che per tali silos dovranno essere rispettate ugualmente le seguenti prescrizioni (che verranno riportate in autorizzazione):
• dovrà essere apposta su ogni camino presente nell’impianto apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso;
• la Ditta dovrà dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell’impianto produttivo), secondo il modello previsto dall’appendice 2 dell’all. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame.

MINIMO TECNICO
L’autorizzazione alle emissioni deve stabilire, ai sensi dell’art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione, pertanto, ai sensi dell’art. 269, comma 2, nella relazione tecnica che accompagna la domanda di autorizzazione, la ditta deve indicare se necessario le eventuali condizioni di minimo tecnico degli impianti definite tramite i parametri che lo caratterizzano.
PORTATE
L’autorizzazione alle emissioni deve stabilire, ai sensi dell’art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le portate di progetto. A tale scopo la ditta deve indicare nella relazione tecnica le portate massime di progetto/nominali (non le portate medie o le portate di analisi) dei camini dedicati all’attività produttiva e di quelli relativi agli impianti termici in quanto verranno inserite come limite massimo affinché le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio.
CONVOGLIAMENTO EMISSIONI
La ditta deve valutare se le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, possano essere convogliate ad un unico punto di emissione (art. 270 comma 4 del D.Lgs. 152/06). A questo proposito si fa presente che l'autorità competente, ai sensi dello stesso articolo, ha facoltà di disporre “il convogliamento ad un solo punto di emissione”, ma deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.

ATTENZIONE: leggere attentamente anche quanto riportato nella sezione “Spiegazioni generali”.

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

19/09/2023

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Normativa

D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 128/2010 - D.Lgs. 183/2017  - L.R. 33/85 - L.R. 28/90.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - emissioni in atmosfera (Responsabile: Pettene Marco )

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento

Dirigente o funzionario responsabile

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale