L’art. 61 della Legge Regionale 9/2008 ha integrato il testo dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 50/93, il quale attualmente, a seguito di modifica introdotta, prevede che le Province siano delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia per tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, attribuendo così alle Province il compito di predisporre piani di controllo per il colombo domestico.
Questa specie infatti provoca ingenti danni alle colture agricole e agli allevamenti zootecnici nonchè nelle aree di stoccaggio di cereali e mangimi tramite il prelievo di sementi e lordatura dei depositi attraverso escrementi.
Si è pertanto deciso di arginare le problematiche create dalla specie attraverso abbattimenti eseguibili nelle vicinanze delle colture agricole danneggiate poichè in tali contesti i metodi ecologici (es. difesa con reti, utilizza di cannoncini che sparano a salve) risultano inapplicabili o scarsamente efficaci.
Tali metodi sono invece talora efficaci negli allevamenti zootecnici e nei siti di stoccaggio dei cereali e applicabili attraverso l’inserimento di chiusure che impediscano ai colombi di entrare in contatto con granaglie e mangimi.
Gli esecutori materiali degli abbattimenti o cattura con trappole condottti durante tutto l’anno, saranno gli Agenti di Polizia provinciale che potranno svolgere tali compiti anche in deroga alle distanze di cui alle lettere e) ed f) art. 21 della Legge 157/1992.
Gli stessi agenti saranno utilizzati per condurre abbattimenti o catture con trappole anche negli allevamenti zootecnici e depositi cerearicoli qualora l’utilizzo di metodi ecologici si sia dimostrato inefficace o non praticabile.
Per le colture in pieno campo potranno essere autorizzati anche Guardie Volontarie o persone in possesso di licenza di caccia, individuate dalla Polizia provinciale dalle Associazioni professionali agricole o dagli stessi imprenditori agricoli e/conduttori di fondi.
In base alle indicazioni dettate dal parere richiesto all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  sono abbattibili nel territorio provinciale un numero massimo annuale di 5.000 colombi domestici.

Di seguito si riporta il testo della determinazione dirigenziale che ha approvato il piano di contenimento.

determina dirigenziale n. 159-2009

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