L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che sono predisposti ed approvati rispettando i documenti di programmazione e la normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in ciascun anno.
Legge febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 1, comma 11
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