LA RACCOLTA DEI FUNGHI IN PROVINCIA DI PADOVA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 31.1.2012 N° 7 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 739/2012 ZONA PIANURA ESTERNA AI PARCHI (COLLI EUGANEI E SILE)
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2012

Chi può raccogliere funghi?
Coloro che hanno compiuto 14 anni e sono in possesso del permesso, od anche i minori se accompagnati da persona munita di permesso.

Quali documenti sono necessari per raccogliere funghi?
Non è più necessario il tesserino.

La Provincia di Padova rilascia permessi annuali, della validità di 12 mesi dal rilascio.
Il permesso è personale e va accompagnato con un documento d’identità.
Consiste nel semplice pagamento di un contributo di € 6,00 sul conto corrente postale n. 13963350 intestato “Provincia di Padova - Raccolta FUNGHI”, con causale “PERMESSO RACCOLTA FUNGHI-MESI 12” e dati del titolare (cognome, nome, residenza o domicilio) Detto importo rimane praticamente ai minimi rispetto a quanto previsto dalla Legge regionale n. 23/1996 modificata dalla Legge regionale n. 7/2012 (da € 5 ad € 75). La somma viene impiegata dalla Provincia per iniziative di tutela, conoscenza, studio e per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia micologica.

Sono validi i permessi rilasciati prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 7/2012?
Si, fino allo scadere del dodicesimo mese dal loro rilascio.

Chi è esentato dal permesso?
Sono esentati i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari nei rispettivi fondi. Tutti questi soggetti devono essere in possesso di documento di identità e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che comprova il titolo che dà luogo all’esenzione.

Quando è possibile la raccolta?
Nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali, eccetto i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari nei fondi in proprietà o possesso.
La raccolta è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.
La Regione e la Provincia possono stabilire altre limitazioni temporali (per ora nessuna).

Dov’è possibile effettuare la raccolta dei funghi col permesso della Provincia di Padova?
In tutto il territorio provinciale di Padova tranne il Parco regionale dei Colli Euganei ed il Parco naturale del fiume Sile, dove invece la raccolta è regolamentata dai rispettivi Organi di gestione.
La raccolta va fatta nel rispetto delle norme sulla proprietà privata.
Il proprietario di un fondo può vietare la raccolta dei funghi apponendo apposite tabelle di divieto.
La raccolta è comunque vietata nei giardini, nei parchi privati, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di cento metri salvo che al proprietario, nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di dieci metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
La Regione e la Provincia possono individuare altre aree in cui la raccolta è vietata (al momento nessuna).

Quanti funghi è possibile raccogliere?
Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili, compresi quelli raccolti da un minore di 14 anni, è di kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie: Pioppino, Ovolo, Porcino, Fungo di S. Giorgio o Prugnolo, Finferlo o Gallinaccio, Finferla, Clitocybe geotropa, Trombetta da morto, Mazza di tamburo, Spugnola, Polyporus poes caprae, Moretta, Verdone.
La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici.
Nessun limite quantitativo è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nel fondo in proprietà o possesso.

Come deve essere effettuata la raccolta dei funghi?
Non devono essere usati rastrelli, uncini o altri mezzi che danneggino il terreno e l’apparato radicale della vegetazione. I funghi devono manifestare i caratteri distintivi della specie, rimanere integri, essere puliti sommariamente e trasportati in contenitori rigidi ed aerati per consentire la dispersione delle spore.
E’ vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

Sono previste sanzioni?
Con la Legge regionale n. 7/2012 sono state inasprite le sanzioni amministrative:
- da € 50 ad € 208 per chi raccoglie funghi senza avere il permesso,
- da € 78 ad € 156 per chi non rispetta i limiti temporali e le zone di divieto,
- € 78 (€ 20 per i chiodini) per ogni Kg (o frazione) di funghi raccolti oltre la quantità consentita; è confiscato il prodotto eccedente,
- da € 52 ad € 104 per le altre violazioni.
La commissione della stessa o analoga violazione nei dodici mesi successivi fa raddoppiare (la prima volta) o triplicare (la seconda volta) la sanzione pecuniaria.
Almeno il 70% delle somme incassate è destinato ad interventi di tutela.
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SI INFORMA CHE CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 31.1.2012 N. 7 GLI ENTI PREPOSTI AL RILASCIO DEI PERMESSI POTRANNO VARIARE LE CONDIZIONI PER LA RACCOLTA (COSTI DEI PERMESSI, GIORNI DI RACCOLTA, ZONE VIETATE, CATEGORIE ESENTATE).

OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE FORNITA ai seguenti recapiti telefonici:
0498201821 - 0498201814 e-mail: agricoltura@provincia.padova.it

 

Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/raccolta-funghi

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