Informazioni generali

Nel caso di la necessità di una revisione parziale dei pareri di compatibilità ambientale in ragione delle mutate esigenze del soggetto proponente è possibile un riesame del provvedimento già emanato.

Per poter dar seguito a tali richieste risulta necessaria un’ulteriore attività istruttoria.

La DGRV n. 1021 del 29 giugno 2016 prevede tale procedura e fissa l’onere istruttorio posto in capo al proponente nella misura del 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA, ovvero dello 0.25 per mille per la Verifica di assoggettabilità a VIA.

L’istanza deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante.

L’istanza prevede la pubblicazione della documentazione nel sito internet istituzionale e la consultazione del pubblico di 30 giorni.

SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita’ e di valutazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.

Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Modalità di pagamento

Pagamento degli oneri istruttori
- tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto, all’indirizzo mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, ricercando quale ente beneficiario la PROVINCIA DI PADOVA

Ultimo aggiornamento:

20/07/2023

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Normativa

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - valutazione impatto ambientale (Responsabile: Pettene Marco )

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale