Pubblichiamo il documento allegato del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, riguardante gli adempimenti Sostanze Pericolose art. 271 comm 7-bis - Scadenza del 1° gennaio 2025.

L’articolo 3, commi 3 e 7, del Dlgs 102/2020 prevede che “Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8…”.

Si comunica, a tal proposito, che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 23248 del 17/12/2024 in risposta all’atto di interpello proposto da Confindustria, ha precisato quanto segue:

«… I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta. »

23/12/2024