Dal 28/08/2020 è vigente il Dlgs 30 luglio 2020 n. 102 riportante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 183/2017.

Il suddetto decreto prevede all’art. 1 comma 1 lettera b) punto 3), che la variazione del gestore dello stabilimento sia comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che  la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data.

Chi non effettua la suddetta comunicazione è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.

17/11/2020