PER IL RINNOVO:
Ai sensi dell’art. 13 della legge Regionale n. 4 del 18/02/2016, “le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna V.I.A. e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA”.
Pertanto, in occasione dell’invio della comunicazione di adesione ad una delle autorizzazioni a carattere generale, il gestore deve verificare preliminarmente se le attività svolte siano comprese o meno tra quelle riportate negli allegati III (V.I.A.) o IV (Verifica di Assoggettabilità) della Parte Seconda del D.Lgs. 1152/2006 smi., se vi rientrano e se all’epoca del rilascio non è stata effettuata alcuna procedura di V.I.A., perchè non previsto dalla legge vigente, deve effettuare la procedura di valutazione ambientale disposta dall’art. 13 della LR 4/2016 sopra richiamato. Le modalità di attuazione sono disposte dalla DGRV n. 1020 del 29/6/2016 e dalla DGRV n. 1979 del 6/12/2016.
Nel caso di necessità di espletamento della valutazione ambientale ai sensi dell’art. 13 della LR 4/2016, per garantire la continuità operativa dei diversi soggetti presenti nel territorio, è opportuno che tale pratica venga presentata agli uffici competenti un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.
Si chiarisce che l’art. 13 trova applicazione solo nel caso di rinnovi di autorizzazioni o concessioni, ma non nel caso di modifiche all’autorizzazione vigente connesse a modifiche gestionali o progettuali dell’opera. Per tali fattispecie, la necessità di procedura va valutata in ragione della riconducibilità della modifica in questione a quanto previsto dall’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 al punto 8 lett. t), ovvero in ragione ai potenziali impatti significativi e negativi eventualmente connessi alla modifica stessa, dovrà quindi effettuare la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/2006 smi.
La relazione che esclude la necessità di effettuare le procedure di valutazione ambientale o l’esito conclusivo della procedura di valutazione ambientale sopra richiamata deve essere allegata alla comunicazione di adesione all’A.C.G.
PER LE NUOVE ADESIONI
Nel caso di nuova adesione all’autorizzazione a carattere generale emanata dalla Provincia di Padova n. 6457/EM del 26/07/2012 per allevamenti effettuati in ambienti confinati oltre determinate soglie, il gestore deve verificare preliminarmente se rientrano in una delle procedure di V.I.A. e valutare anche la necessità di effettuare la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (art. 19 D.Lgs. 152/2006 smi), qualora l’allevamento non rispetti il rapporto peso vivo allevato/terreno disponibile richiamato alla lettera c), punto 1 – Agricoltura - dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 smi., integrato con il criterio di dimezzamento della soglia previsto dal D.M.A. 52/2015.
La relazione che esclude la necessità di effettuare le procedure di valutazione ambientale o l’esito conclusivo favorevole della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. deve essere allegata alla comunicazione di adesione all’A.C.G.