Cosa fa la Consigliera di Parità?
- ricorre in giudizio, anche d’urgenza, innanzi all’Autorità giudiziaria contro le discriminazioni di genere, su delega delle lavoratrici / dei lavoratori, in forma totalmente gratuita o al loro fianco nei giudizi promossi direttamente
 - rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro e promuove azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere
 - collabora con le direzioni territoriali del lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia di parità di genere, promuovere conciliazioni e rimuovere situazioni di discriminazione di genere nel lavoro
 - promuove progetti di azioni positive e individua le risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo
 - implementa politiche di sviluppo sul territorio in materia di parità di genere
 - sostiene le politiche attive del lavoro e la formazione per la realizzazione della parità di genere
 - collabora con gli assessorati al lavoro e gli organismi di parità degli enti locali
 
Che cosa vuol dire discriminazione? 
Sono discriminazioni nel lavoro, in particolare:
- qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, lavoratrici/tori in ragione del sesso
 - le molestie (morali o sessuali) e cioè quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
 - ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e maternità / paternità, anche adottive
 
Chi può rivolgersi alla Consigliera di parità?
-Lavoratrici e lavoratori che subiscono una discriminazione basata sul sesso, possono rivolgersi alla Consigliera di Parità, anche per azioni legali:
- nell’accesso al lavoro
 - nella progressione di carriera
 - nel livello di retribuzione
 - nell’accesso ai corsi di formazione
 - in relazione alla maternità/paternità
 - al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi
 
- Organizzazioni sindacali, quando necessitano di:
- intervenire contro le discriminazioni di genere nel lavoro
 - un appoggio sulle vertenze per discriminazione di genere sul lavoro
 - collaborare a progetti di promozione della parità di genere nel lavoro
 
- Aziende
- per contrastare le discriminazioni di genere
 - per diffondere una cultura aziendale e politiche delle risorse umane libere da discriminazioni di genere e pregiudizi, per contribuire alla competitività e al successo dell’Impresa
 - per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Codice delle Pari Opportunità per l’introduzione di azioni positive
 - per la presentazione di progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla L. 53/2000, al T.U. 151/2001 e alla L. 104/2006
 - per ottenere un contesto aziendale più favorevole a valorizzare tutti i talenti a favore della creatività e innovazione
 - per migliorare la soddisfazione del personale e dei clienti e il clima aziendale, per eliminare le discriminazioni e le tensioni interne
 
- Enti
- per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni (CUG)
 - per l’integrazione della parità di genere nelle politiche dell’Ente
 - per la presentazione del Piano triennale di Azioni Positive (PAP) in base all'art. 15 del D.Lgs 198/2006
 - per migliorare la presenza femminile nel lavoro e favorire i processi di carriera delle donne
 - per contrastare in modo efficace le discriminazioni nel lavoro in base al sesso
 - per promuovere il Piano di coordinamento dei tempi delle città per la conciliazione lavoro/famiglia
 
Riferimenti normativi
- Legge n. 162 del 5 novembre 2021 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo)
 - Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)
 - Decreto legislativo 23 maggio 2000 n° 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144)
 - Legge n. 125 del 10 aprile 1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)