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Cosa fa la Consigliera di Parità?

  • ricorre in giudizio, anche d’urgenza, innanzi all’Autorità giudiziaria contro le discriminazioni di genere, su delega delle lavoratrici / dei lavoratori, in forma totalmente gratuita o al loro fianco nei giudizi promossi direttamente
  • rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro e promuove azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere 
  • collabora con le direzioni territoriali del lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia di parità di genere, promuovere conciliazioni e rimuovere situazioni di discriminazione di genere nel lavoro
  • promuove progetti di azioni positive e individua le risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo
  • implementa politiche di sviluppo sul territorio in materia di parità di genere
  • sostiene le politiche attive del lavoro e la formazione per la realizzazione della parità di genere
  • collabora con gli assessorati al lavoro e gli organismi di parità degli enti locali

Che cosa vuol dire discriminazione? 
Sono discriminazioni nel lavoro, in particolare:

  • qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta,  lavoratrici/tori in ragione del sesso
  • le molestie (morali o sessuali) e cioè quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
  • ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e maternità / paternità, anche adottive

Chi può rivolgersi alla Consigliera di parità?
-Lavoratrici e lavoratori che subiscono una discriminazione basata sul sesso, possono rivolgersi alla Consigliera di Parità, anche per azioni legali:

  • nell’accesso al lavoro
  • nella progressione di carriera
  • nel livello di retribuzione
  • nell’accesso ai corsi di formazione
  • in relazione alla maternità/paternità
  • al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi

- Organizzazioni sindacali, quando necessitano di:

  • intervenire contro le discriminazioni di genere nel lavoro
  • un appoggio sulle vertenze per discriminazione di genere sul lavoro
  • collaborare a progetti di promozione della parità di genere nel lavoro

- Aziende

  • per contrastare le discriminazioni di genere
  • per diffondere una cultura aziendale e politiche delle risorse umane libere da discriminazioni di genere e pregiudizi, per contribuire alla competitività e al successo dell’Impresa
  • per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Codice delle Pari Opportunità per l’introduzione di azioni positive
  • per la presentazione di progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla L. 53/2000, al T.U. 151/2001 e alla  L. 104/2006
  • per ottenere un contesto aziendale più favorevole a valorizzare tutti i talenti a favore della creatività e innovazione
  • per migliorare la soddisfazione del personale e dei clienti e il clima aziendale, per eliminare le discriminazioni e le tensioni interne

- Enti

  • per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni (CUG)
  • per l’integrazione della parità di genere nelle politiche dell’Ente
  • per la presentazione del Piano triennale di Azioni Positive (PAP) in base all'art. 15 del D.Lgs 198/2006
  • per migliorare la presenza femminile nel lavoro e favorire i processi di carriera delle donne
  • per contrastare in modo efficace le discriminazioni nel lavoro in base al sesso
  • per promuovere il Piano di coordinamento dei tempi delle città per la conciliazione lavoro/famiglia

Riferimenti normativi

 

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