L'art. 1, comma 68, della L. 7.4.2014 n. 56 e s.m.i., stabilisce che il Consiglio Provinciale dura in carica due anni.

Il successivo comma 79, lett. b), come modificato dall'art. 1, comma 9-ter, lett. a) del D.L. n. 210/2015, convertito in L. n. 21/2016, stabilisce il rinnovo del Consiglio Provinciale entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO registro n. 153/2016 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale

 DECRETO registro n. 154/2016 di costituzione dell'Uffiico Elettorale

ELETTORATO ATTIVO
Ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Padova, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

ELETTORATO PASSIVO
A norma dell'art. 1, comma 69, della L. 56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

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ATTI DELL’UFFICIO ELETTORALE

MODULISTICA ELETTORALE

MANIFESTO ELETTORALE

RISULTATI ELETTORALI

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