La Provincia entro 30gg dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.
Nota bene:
Sulla base di quanto riportato dall’art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006:
“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto [...] il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare”
la lista di controllo ministeriale da allegare all’istanza di valutazione preliminare deve essere redatta in tutti i suoi punti e deve contenere descrizioni/dati che diano riscontro a quanto dichiarato.
Questo ufficio si riserva di assoggettare a VIA o rigettare le domande presentate che non contengano dati e/o descrizioni per valutare la richiesta nel suo complesso.
Qualora l’istanza venga presentata al Comitato VIA, si anticipa alla ditta proponente che dovrà presentare la lista di controllo eventualmente accompagnata da altro materiale esplicativo.