La Valutazione di Incidenza (VINCA) rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., consente l'esame preventivo sulle interferenze di piani, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A) che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività delle incidenze negative a carico di questi habitat e/o specie di interesse comunitario. . Si configura come endoprocedimento all’interno delle procedure di approvazione /autorizzazione di P/P/P/I/A. Sul BUR n. 70 del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

Al Capo IV è riportata la disciplina della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e, al suo interno, definito il quadro delle competenze per l’esercizio delle relative funzioni.

Sul BUR n. 9 del 19 gennaio 2025 è stato pubblicato il REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 del 09/01/2025 - regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della L.R. 12/2024) il quale fornisce la disciplina in materia di VINCA per i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (di seguito P/P/P/I/A) non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito della rete Natura 2000 e la cui attuazione può comportare, singolarmente o congiuntamente, incidenze significative negative sullo stesso.

La procedura di VINCA rientra nei procedimenti di autorizzazione o approvazione di P/P/P/I/A. Pertanto, a partire dal 20 gennaio 2025, data di entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di VINCA, le domande di autorizzazione per P/P/P/I/A dovranno includere anche la documentazione relativa alla Valutazione d’incidenza ambientale, come previsto dalla L.R. 12/24 e dal relativo regolamento attuativo.

Come disposto dall’articolo 21, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2025 contestualmente cessa di avere efficacia la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017.

 

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