Informazioni generali

Il P.A.U.R. è un procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (per la provincia quelli delegati dalla LR 12/24), è finalizzato al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente.

All’istanza di P.A.U.R. il proponente deve quindi allegare oltre alla documentazione relativa alla VIA: - la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l’istruttoria completa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste; - un apposito elenco delle autorizzazioni richieste, predisposto dal proponente stesso.

La procedura prevede l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Sono previste la pubblicazione:

- nel sito web dell'autorità competente e nell'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, di un avviso di deposito progetto;

- sul sito web dell'autorità competente, della documentazione presentata e della data di presentazione al pubblico, secondo le modalità concordate con il Comune, dei contenuti dello studio di impatto ambientale da parte del proponente.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico le amministrazioni e i cittadini possono prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il progetto è sottoposto all'esame del Comitato Tecnico per la VIA che si esprime sull'impatto ambientale del progetto.

Dopo il parere sulla compatibilità ambientale, l’autorità competente gestisce il procedimento avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi che si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter, commi 1,3,4,5,6 e 7 della l. 241/1990.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.

La decisione di rilasciare i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, del d.lgs. 152/2006, della L.R. 12/2024 e del Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025: Regolamento attuativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art. 13 della L.R. 12/2024)
- SCHEMA PROCEDURALE DEL PAU (ART. 27-BIS D. LGS. 152/06 E S.M.I.)
- Promemoria consulenti pratiche PAUR

MONITORAGGIO (art. 28, D.Lgs. 152/06)

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 28 stabilisce che il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali prescritte con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o con il provvedimento di VIA.

A tal proposito il proponente trasmette alla Provincia il "Modulo per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali", con allegata la necessaria documentazione atta a dimostrare che quanto prescritto, con il provvedimento di valutazione ambientale, è stato adempiuto. La Provincia provvede alle opportune valutazioni e verifiche.

SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o

approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.

Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tempi

Dalla presentazione dell’istanza dai 230 gg ai 470 gg

Documentazione da presentare

Il/La proponente presenta richiesta all’Ufficio VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla sezione "modulistica" di questa pagina.

Costi

Il Regolamento regionale n. 2/2025 ha definito all'art. 13 (rubricato come "Oneri") che per l’espletamento delle procedure previste dal medesimo regolamento, sono dovuti gli oneri istruttori di cui all’articolo 33 del TUA, da calcolare con le modalità previste dall’Allegato B “Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento”.

Modalità di pagamento

Pagamento degli oneri istruttori - tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto, all’indirizzo mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, ricercando quale ente beneficiario la PROVINCIA DI PADOVA e selezionando, tra le “tipologie di pagamento”, la dicitura “Ambiente – Istruttoria V.I.A.”

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

25/02/2025

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Normativa

  • art. 27 bis D. Lgs.  152/2006
  • L.R. 12/2024
  • Regolamento regionale n. 2/2025

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - valutazione impatto ambientale (Responsabile: Grandin Samuele)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale