Informazioni generali

L’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che i progetti sottoposti a V.I.A. debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento (salvo diverso termine espressamente indicato) e che, trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Il medesimo articolo prevede, tuttavia, che la stessa autorità competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità temporale del provvedimento di VIA.

MONITORAGGIO (art. 28, D.Lgs. 152/06)

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 28 stabilisce che il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali prescritte con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o con il provvedimento di VIA.

A tal proposito il proponente trasmette alla Provincia il "Modulo per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali", con allegata la necessaria documentazione atta a dimostrare che quanto prescritto, con il provvedimento di valutazione ambientale, e' stato adempiuto. La Provincia provvede alle opportune valutazioni e verifiche.

SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la

previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita’ e di valutazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.

Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tempi

60 gg dalla presentazione dell’istanza

Documentazione da presentare

Il/La proponente presenta richiesta all’Ufficio VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla sezione "modulistica" di questa pagina.

Costi

Il Regolamento regionale n. 2/2025 ha definito all'art. 13 (rubricato come "Oneri") che per l’espletamento delle procedure previste dal medesimo regolamento, sono dovuti gli oneri istruttori di cui all’articolo 33 del TUA, da calcolare con le modalità

previste dall’Allegato B “Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento”.

Ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2025 il proponente è tenuto a corrispondere un contributo di oneri di istruttoria da versare pari al 25 per cento di quanto versato nella precedente procedura di VIA con un minimo di Euro 2.000,00

Modalità di pagamento

Pagamento degli oneri istruttori - tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto, all’indirizzo mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, ricercando quale ente beneficiario la PROVINCIA DI PADOVA e selezionando, tra le “tipologie di pagamento”, la dicitura “Ambiente – Istruttoria V.I.A.”

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

25/02/2025

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Normativa

  • art. 25, c. 5 D.Lgs 152/2006
  • L.R. 12/2024
  • Regolamento regionale n. 2/2025

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - valutazione impatto ambientale (Responsabile: Grandin Samuele)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale