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CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
Ai sensi dell'articolo 19 della L. 157/92 e dell'articolo 17 della L.R. 50/93 le Regioni
, per la migliore gestione del patrimonio  zootecnico, per la tutela del  suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la  selezione biologica, per la tutela del  patrimonio  storico-artistico,  per  la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono  al controllo delle specie di fauna selvatica anche  nelle  zone  vietate alla  caccia. 

Previo parere ISPRA, le Regioni  possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani vengono attuati  dalle Polizie provinciali che possono altresì  avvalersi dei proprietari  o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi,  purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche'  delle  guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio venatorio e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.

Riferimenti normativi relativi ai Controlli sulla fauna selvatica

SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA

  • Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale entro 24 ore dal ritrovamento al n. 049 8201940 (art. 5 della Legge Regionale n°50/93). Gli animali devono essere nel pieno possesso del segnalante alloggiati in un trasportino o in contenitore adeguato per dimensioni e aereazione.
  • I pullus e/o piccoli nati di fauna selvatica non vanno assolutamente toccati e/o recuperati in quanto i genitori sicuramente ritornano per accudirli, diversamente rischierebbero di morire. 
    I pullus impiumati e reattivi, che abbandono il nido spontaneamente, anche se si lasciano catturare non devono essere prelevati. In caso di pericolo vanno sopostati  a qualche metro di distanza in condizioni di sicurezza.  
  • Non si effettuano recuperi della specie colombo. Per il recupero di tartarughe, bisce e serpenti rivolgersi ai Carabinieri Forestali sezione di Padova al numero 049/706464

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI
La fauna selvatica, pur essendo patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni.
Se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla Regione sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento in quanto civilmente responsabile.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata del sito della Regione Veneto.
 

 

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